Lettera alla Corte di Appello di Palermo

Al Presidente della Corte di Appello
di Palermo – Sezione Penale
piazza V.E. Orlando - 90138 Palermo   

Oggetto: ricorso in appello da parte dell'avvocato Massimiliano Pinsuti per conto del sig. Koch Paul Allen – protocollato  il 13 giugno 2017 presso il  Tribunale di Termini Imerese n.243/17


Sono la parte lesa in un processo per plagio nei confronti del quale l'avvocato Pinsuti ha proposto il ricorso in appello in oggetto. Ho avuto modo di leggere tale  ricorso e credo che tale documento ecceda i diritti della difesa essenzialmente per due motivi.
Il primo motivo è di ordine logico.  Nell'atto di appello l'avvocato Pinsuti sostiene che:
"Non vi è prova, né riscontro testimoniale, dei pur numerosi testi dell'accusa, che abbia riferito di un'attività del condannato volta a pubblicare, da solo o in concorso a Gerry Leisman, l'articolo scientifico oggetto del provvedimento." e contemporaneamente afferma che il suo cliente "Una volta ricevutolo si è limitato ad integrarlo con ulteriori sue osservazioni e a rispedirlo al Leisman dopo averlo firmato".


E' evidente che chiunque integri e firmi un articolo scientifico lo fa perché vuole che sia pubblicato.
Le poesie e le lettere d'amore si possono scrivere senza l'intenzione di spedirle e pubblicarle, ma non ho mai sentito parlare di una letteratura scientifica intimista, scritta per non essere pubblicata.
Mi sembrerebbe uno spreco di denaro pubblico che personale altamente qualificato come i magistrati di Corte di Appello debba perdere tempo a discutere l'assurda tesi dell'avvocato Pinsuti.
Come parte lesa considero un spreco del mio denaro farmi rappresentare da un legale in un eventuale processo di appello per confutare tale tesi.
Il secondo motivo è di ordine deontologico. L'avvocato Pinsuti nel ricorso in appello acclude l'email di Gerry Leisman, che tenta di addossarsi tutte le colpe del plagio. Tuttavia l'avvocato Pinsuti non riferisce un particolare di cui è perfettamente a conoscenza e cioè che il Leisman  ha già presentato una falsa testimonianza scritta nel corso di questa vicenda processuale. Infatti nella memoria difensiva del 06/04/2010 a firma dell'avvocato Pinsuti viene riportata la testimonianza del Leisman che sostiene che Koch Paul Allen “non ha scritto nulla dell'articolo oggetto in questione” ma nella memoria difensiva successiva, del 05/04/2016, il Pinsuti scrive che in realtà c'è un pezzo dell'articolo scritto da Koch, il 20% non copiato.

06/04/2010

05/04/2016

La questione è delicata perché il codice deontologico degli avvocati dice testualmente:
Art. 50 – Dovere di verità
1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
E' ammissibile che un legale proponga un ricorso in appello citando dichiarazioni di un testimone del quale  ha la certezza che abbia mentito nel corso dell'iter giudiziario?
Voglio inoltre far rilevare che ho recentemente trovato e segnalato all'Autorità Giudiziaria la prova che il Koch ha mentito asserendo di essere all'oscuro della pubblicazione dell'articolo del plagio.
Tramite lo sdoppiamento del processo dovuto ad un iniziale proscioglimento del Koch sulla base della memoria difensiva del 2010, il processo a carico del Koch si è concluso il 18 gennaio 2017, 4 anni e 2 mesi dopo quello a carico di Leisman che si era chiuso il 27 novembre 2012, aumentando enormemente le possibilità che il suo reato vada in prescrizione.
Con una memoria difensiva che riporta 2 falsi ideologici ( che Koch non avesse scritto nulla dell'articolo e che non fosse al corrente della pubblicazione ) il Koch ha ottenuto rilevanti vantaggi processuali a discapito della parte lesa.
Per le ragioni che vi ho esposto vi chiedo dunque di considerare irricevibile il ricorso in appello proposto dall'avvocato Pinsuti, con ciò rendendo definitiva la sentenza di primo grado.  
Nel caso questo processo d'appello debba invece avere luogo, ritengo al momento di non dovermi fare assistere da legali per ragioni economiche, ma sarò lieto, adempiendo ai miei obblighi, di essere ascoltato da voi se lo riterrete opportuno. Per vostra comodità vi accludo un promemoria dei falsi prodotti dai signori Leisman e Koch che vi chiedo di considerarli come aggravanti della loro condotta. Accludo inoltre un breve studio sulla valutazione economica del danno da me subito, chiedendovi di valutare l'opportunità di una provvisionale a mio beneficio, dopo 10 anni dall'inizio dell'azione legale nei confronti dei signori Leisman e Koch.

Cefalù 26/08/17

con ogni riguardo
Marco Bonafede

documenti allegati:
Memoria difensiva avvocato Pinsuti del 06-04-2010
Memoria difensiva avvocato Pinsuti del 05-04-2016
Ricorso in Appello avvocato Pinsuti del 01-06-2017
“I falsi di Leisman e Koch”
“La valutazione del danno per plagio scientifico”

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