Dr. Marco Bonafede
Alla
cortese attenzione di:
Dott. Roberto Maria Ferdinando Scarpinato
Procuratore
Generale presso la Corte di AppelloDott.ssa Vincenza Sabatino
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
Piazza
Vittorio Emanuele Orlando90138 - Palermo (PA)
Dott. Ambrogio Cartosio Procuratore della Repubblica
Procura della Repubblica - Tribunale di Termini Imerese
Piazza F. Ugo Di Blasi 1 - 90018 - Termini Imerese (PA)
Oggetto: Sentenza della Corte di Appello di Palermo 1 sezione penale
n.511/2018 del 31/01/2018 – Lettera non riservata
Vi scrivo in quanto siete le persone che hanno il potere, con gli
opportuni strumenti legali, di impugnare
la sentenza n.511/2018 della Corte di
Appello di Palermo 1 sezione penale con cui il signor Koch Paul Allen è stato
assolto dal reato di plagio. La Corte di
Appello è stata indotta in errore anche da una confessione falsa del signor
Leisman, vedi querela allegata.
La vicenda processuale originaria è il plagio di una mia opera ( Fisica
della Mente ) la cui versione inglese è stata copiata nell’articolo
"Synaptic strengthening and continuum activity-wave growth in temporal
sequencing during cognitive tasks" nel 2003 su l'International Journal of
Neuroscience” ad opera di due professori, tali Leisman e Koch.
Esaminiamo la
motivazione della sentenza:
Nella mail citata la signora Ashley Petrylak (13/08/2008) scrisse:
“Cari dottori Leisman e Kock”
“Vi informiamo che è stato trovato un plagio nell’articolo che ci avete
proposto nel 2003”
“ …voi avete garantito la Informa Healtcare di avere tutti i necessari
permessi di riproduzione…”
“Inoltre ci avete garantito… che in nessun modo l’articolo ledeva
diritti di altri”
“Vi invitiamo a inviarci una spiegazione entro 24 ore dal ricevimento
della mail.“
(Dato che i destinatari sono due,
tutti i you si traducono voi e non tu.)
Alla fine la signora Petrylak
scrisse: “Mi dispiace di non avere l'indirizzo
e-mail del Dr. Koch, per favore gli sia trasmesso il messaggio.”
Leisman rispose con un documento (02/09/2008) in cui chiese di ritirare
l’articolo “di Gerry Leisman e Paul Koch” quindi implicitamente
rispondendo anche a nome del socio.
Leisman non scrisse alla casa
editrice di essere lui l’unico responsabile del plagio.
La
Corte di Appello ha fatto una lettura totalmente distorta della
lettera della signora Petrylak, o più verosimilmente non l'ha letta
affatto, credendo di poterla desumere dalla sentenza Leisman.
In questo ha operato – certo
inconsapevolmente – una totale distorsione dell'elemento di prova. La sentenza di condanna di Leisman non ha mai
escluso il concorso di altri nel reato.
Su una lieve inesattezza verbale – l’espressione “carteggio epistolare”
– la Corte di Appello ha costruito un errore giudiziario frutto di forzature
interpretative.
La libera interpretazione delle prove da parte del giudice non può
sconfinare nell’arbitrio.
“Qual è la forma dell’acqua?”
“Ma l’acqua non ha forma!” dissi
ridendo: “Piglia la forma che le viene data!”
Gli scrittori come Camilleri hanno completa libertà, i giudici sono
tenuti ad una narrazione non in contraddizione coi documenti.
La sentenza n.511/2018 è
affetta da un vizio logico perché travisa i documenti che pone alla base della
sua motivazione.
Tanto basta. Tuttavia l’aver approfondito la questione mi consente di darvi ulteriori
elementi di valutazione. Considerate quello che segue un mio personale
contributo alla comprensione della questione, che potete verificare con le
necessarie perizie.
*
Tutto quello che scrive la signora Petrylak si riferisce alla normale prassi di
pubblicazione di un articolo scientifico: le case editrici vogliono una
dichiarazione scritta da parte degli autori che fornisca garanzie legali.
Ogni anno si pubblicano circa 2.500.000 articoli scientifici. Gli
autori, dopo che la redazione ha valutato positivamente la proposta, cedono il
copyright alla casa editrice scientifica in cambio della pubblicazione. In questa cessione firmano solo un documento
in cui dichiarano sostanzialmente di non
presentare dati falsi e testi rubati ad altri.
Leisman
e Koch hanno dovuto firmare una liberatoria allegata all’articolo,
condizione indispensabile per la pubblicazione.
Da pochissimi anni ci sono anche forme di pubblicazione scientifica
dove gli autori mantengono il copyright, ma non è il nostro caso.
Quando la Taylor & Francis nel 2009 ha rinunciato al copyright
sull’articolo “Synaptic ecc.”, l’ha potuto fare solo perché Leisman e Koch
glielo avevano prima venduto. Le case editrici scientifiche non producono
copyright ma lo comprano, spesso semplicemente barattandolo con la
pubblicazione.
Il reato di plagio è avvenuto attraverso una semplice compravendita o
baratto, che richiedeva tante firme quanti erano gli autori dell’articolo.
*
A sostegno della sua decisione la
Corte di Appello cita:
La mail della signora
Petrylak chiarisce che non c'è stata nessuna opera esclusiva nella presentazione dell’articolo, perché ambedue
– Leisman e Koch - avevano fornito assicurazioni alla casa editrice.
E sarebbe strano il contrario, dato che sulla stessa rivista , L'International Journal of Neuroscience,
Leisman e Koch hanno insieme pubblicato 8 articoli, alcuni dei quali dopo
quello incriminato!
*
A sostegno della sua decisione la
Corte di Appello cita ancora:
Il motivo è semplicissimo: solo l’indirizzo mail di Leisman - e non quello di Koch - era disponibile per
eventuali contatti. Quando viene pubblicato un articolo scientifico, per
esempio firmato da 5 ricercatori, è
prassi normale che solo uno di essi indichi una email, in genere dedicata alla
corrispondenza scientifica, a cui essere contattati. drgersh@yahoo.com è la
casella di posta di Leisman che venne
usata dal Prof. Brighina, è la stessa che si trova su “PubMed.gov” un sito del
governo americano, come email collegata all'articolo“Synaptic ecc.”(pg 181 della rivista ), è la stessa presente anche sull’articolo
stampato sull'International Journal of Neuroscience , ed è la stessa che
utilizza signora Ashley Petrylak nella
mail che spedisce a Leisman.
Ritenere che questo particolare discolpi Koch è una forzatura
interpretativa.
Leggere le motivazioni della Corte di Appello mi ha spinto a rivedere quali mail ho spedito e ricevuto in quel periodo. Grazie alla tecnologia di internet sono in grado di ricostruire con assoluta precisione quello che è avvenuto oltre 10 anni fa semplicemente frugando nella mia casella di posta elettronica. Su mia richiesta il Prof. Brighina ha fatto lo stesso.
Dopo
aver trovato l'abstratc ( il riassunto ) dell'articolo “Synaptic
ecc.” telefonai al Prof. Brighina informandolo che c'erano dei
ricercatori che sostenevano una tesi simile a quella contenuta nel
mio libro. Decidemmo che avremmo tutti e due provato a contattarli.
Il Prof. Brighina lavorava nella Clinica Neurologica del
Policlinico di Palermo, io invece nel Reparto di Psichiatria
dell'Ospedale di Cefalù.
Il Prof. Brighina contattatò Leisman prima di me perché lui era di turno
al lavoro mentre io ero in ferie ( era Ferragosto ).
Il Prof. Brighina non contattò Leisman per il verificare il plagio,
come scrive la Corte d’Appello, per il semplice fatto che né
io né lui giorno 15 agosto 2007 sospettavamo un plagio, infatti
avevamo letto solo il riassunto dell'articolo. Il Prof. Brighina
chiese, secondo una prassi normale nella ricerca, la
copia di alcuni articoli che gli sembravano interessanti.
Leisman rispose a
Brighina alle 21:38 del 15 agosto 2007 e gli spedì tutto quello che chiedeva,
compreso il file LeismanKochmindmomentIJN03.pdf che
contiene l’articolo “Synaptic ecc.”
Non solo, mandò per conoscenza la mail a Koch!
Gerry Leisman
<drgersh@yahoo.com> 15 agosto 2007 21:38
A: fierro <*****@unipa.it>,
*************@gmail.com
Cc:
Paul Koch <*********@yahoo.com>
Io scrissi a Leisman col mio
comodo alle 09.11 del 16 agosto, segnalandogli anche il link al sito dove si
poteva scaricare la versione inglese del mio libro e proponendo una
collaborazione.
From:******@libero.it [mailto:******@libero.it]
Sent: Thu 8/16/2007 09:11
To: Leisman, Gerry
Subject: concentric waves - collaboration
Sent: Thu 8/16/2007 09:11
To: Leisman, Gerry
Subject: concentric waves - collaboration
E lui mi rispose lo stesso giorno alle
16.27 ma non mi mandò l’articolo che chiedevo, mi mandò degli altri
articoli che non mi interessavano. Anche stavolta Leisman mandò per conoscenza
la mail a Koch!
Da:
|
"Leisman,
Gerry" <*******@leedsmet.ac.uk>
|
A:
|
******* @libero.it
|
Cc:
|
Paul
Koch <*******@yahoo.com>
|
Data
|
16/08/2007
16:27
|
Leisman agì come se Koch fosse
al corrente di tutto. Non ebbe bisogno di spiegare nulla a Koch, gli bastò
girare la mail. Non doveva spiegare perché non aveva mandato l’articolo “Synaptic
ecc.” ad un certo Marco Bonafede autore di “Physics of Mind”, per
l’ovvio motivo che Koch era in grado di capire che erano stati scoperti!
Il comportamento di Leisman dimostra come in questa vicenda lui abbia
sempre condiviso tutto con Koch. Leisman fece un cosa apparentemente
insignificante, spedì una mail per conoscenza, ma questo rende assolutamente
inverosimile la sua successiva confessione extragiudiziale.
I fatti esposti chiariscono anche il mio comportamento e quello del Prof.
Brighina: noi conosciamo la mail di Paul Koch dal 16 agosto 2007 ma non
l’abbiamo mai contattato perché dopo tre giorni, una volta scoperto il plagio,
non avevamo più interesse ad avere rapporti di collaborazione. Cosa avremmo
dovuto scrivergli, una mail di insulti?
*
Ecco un altro dei motivi citato dalla Corte di Appello a supporto della
sua decisione:
Il Koch che nel 2013, molto contrariato, rimprovera
Leisman per lettera o mail (missiva è un termine
antiquato) è inverosimile.
Koch è stato avvisato in tempo reale dell’accaduto nell’agosto 2007, è
stato interrogato dall’Autorità Giudiziaria italiana nel 2009 o nel 2010 e
protesta con Leisman nel 2013!? E Leisman risponde discolpandolo nel 2017?
Inoltre, cosa significa spedire qualcosa a qualcun altro per farlo
integrare con le sue osservazioni? Per due scolari delle medie che devono fare
la tesina posso capirlo, ma per un articolo scientifico…
Un articolo scientifico ha una sua struttura, una
sua funzione e non è una semplice somma di brani. Un articolo deve proporre
qualcosa di nuovo, una tesi o quantomeno
una ipotesi. Le firme hanno una funzione in quanto garantiscono in tutte le
sue parti la credibilità del contenuto e degli eventuali esperimenti descritti.
*
Assume ancora la Corte di Appello a supporto della sua decisione:
La confessione di Leisman è stata parziale, a rate, tardiva e priva di pentimento. E io la ritengo
palesemente falsa. Ecco altre dichiarazioni di Leisman ( 2008 – 2010 )
Leisman non credo abbia mai pagato allo Stato Italiano la multa
comminatagli nella sentenza che lo riguarda, non ha sicuramente risarcito me
come previsto dalla stessa sentenza. Dopo 10 anni ha scritto poche righe ed è
stato creduto. Nessuno ha verificato che quello che dichiarava nel 2017 è
diverso da quello che aveva dichiarato prima.
Molto probabilmente Leisman e Koch hanno risarcito la casa editrice
Taylor & Francis del danno subito, perché la cessione del copyright è
avvenuta. Non so se e in che misura
ognuno di loro abbia pagato.
Assumendosi la totale responsabilità dell’accaduto nel 2017 (10 anni
dopo la scoperta del plagio, e quindi a risarcimento della casa editrice
verosimilmente avvenuto) Leisman è riuscito a far assolvere il Koch, che ha un
domicilio in Italia, e a evitargli così il pagamento del risarcimento alla
parte lesa. Per semplice amicizia?
Leisman è credibile?
Dopo aver letto la sentenza della Corte di Appello ho fatto una rapida
inchiesta su Leisman e ho trovato che, oltre all’articolo “Synaptic ecc.”, ci
sono almeno altri due episodi gravi accertati:
Nel 1990 è stato scoperto
che un suo articolo “Biomechanics of head injury” firmato insieme a tale Drew Demann
era un plagio ai danni del Dr.
Werner Goldsmith, un ortopedico americano. L’articolo era apparso sempre su l'International Journal
of Neuroscience.
Nel 1994 è stato sanzionato da un ente federale americano, l’Uffico per l’integrità nella ricerca (Office of Research Integrity – ORI) per avere falsamente affermato di avere ottenuto una laurea magistrale all’Università di Manchester, di essere stato un professore di Neurologia e Ingegneria Biomedica ad Harvard, di essere inventore o coinventore di 13 brevetti!
Il Leisman, per certi aspetti, riscuote la mia ammirazione.
Nel 1994 viene sanzionato dall’ORI e lui che fa?
Smette di firmare i suoi articoli come Gerald Leisman e comincia a
firmare Gerry Leisman! Verissimo, potete controllare su Reasearchgate!
(https://www.researchgate.net/profile/Gerry_Leisman)
(https://www.researchgate.net/profile/Gerry_Leisman)
Quest’uomo geniale, funambolico, estremo, elude nella maniera più
semplice possibile la riprovazione sociale e i controlli asfissianti. Ci sono,
in un registro dei plagi accertati, due Leisman, un Gerald e un Gerry.
Solo io probabilmente ho perso tempo per verificare che sono la stessa
persona.
Esistono su internet articoli che avanzano forti dubbi anche sulla
correttezza di tale Robert Melillo, un altro socio del Leisman in svariate
pubblicazioni.
( https://neurobollocks.wordpress.com/tag/robert-melillo/ )
( https://neurobollocks.wordpress.com/tag/robert-melillo/ )
Inspiegabilmente Leisman ha goduto e gode ancora di una rete di
coperture e di una diffusa omertà accademica.
Koch è credibile?
Dal 1989 al 2015 Koch ha pubblicato 22 articoli tutti firmati insieme a Leisman.
Si, i due hanno continuato
continuano a pubblicare insieme sino al
2015. Se Koch fosse stato veramente ingannato da Leisman, dubito che avrebbe
voluto prenderci insieme anche solo un caffè.
Koch, Leisman e Drew Demann ( il coautore del plagio di Leisman del
1990 ) hanno scritto insieme un articolo sempre pubblicato sul l'International
Journal of Neuroscience, quindi si conoscono. Koch sapeva certamente delle
avventure/disavventure di Leisman.
Leisman, nella mail citata del 16/08/2007 mi comunicò – forse preso dal
panico, forse era una chiamata in correo – che Koch era in Toscana. Da allora
l'azione dei due è stata volta a tutelare Koch, l'unico che aveva un domicilio
in Italia e rischiava di subire concretamente gli effetti economici di
un'eventuale condanna per plagio.
Che un imputato sotto interrogatorio possa mentire per proteggere se
stesso non costituisce reato. Ma se ottiene una falsa confessione da un altro
soggetto che non ha nulla da perdere ad addossarsi tutte le colpe, compie un
reato?
Io credo che sia possibile la difesa passiva dell’imputato ( non dire
la verità ) ma non quella attiva, organizzare una vera e propria messinscena
per raggirare i tribunali. Non credo sia legittimo produrre prove false, anche
solo come falso ideologico.
Leisman e Koch sono credibili?
“Synaptic ecc.” è un articolo-truffa.
Infatti oltre al plagio contiene due affermazioni false, non riconducibili al
mio testo. ( http://marcobonafede.blogspot.it/p/copied-article.html
)
1- Che gli
autori fossero stati finanziati da un ente pubblico statunitense (pg 181) che nega di
averlo fatto.
2- Che le
immagini contenute nell'articolo (pg.
193) disegnate da me per illustrare la teoria,
fossero tratte dal immagini strumentali ottenute con la Pet (Tomografia ad emissione di positroni) e la fMR
(Risonanza magnetica funzionale).
Per
comprendere l’enormità della bufala, è come se in un articolo giuridico, si
sostenesse che il Codice Penale deriva dal Manuale delle Giovani Marmotte!
Magari i miei
disegni di fantasia corrispondessero ad immagini tratte dalla Risonanza
Magnetica Funzionale o alla Tomografia ad Emissione di Positroni! Purtroppo non
è vero, e non è neanche possibile, per problemi tecnici. Un professore di
Fisica come Koch doveva saperlo.
Io ritengo che falsificare informazioni
scientifiche sia dal punto di vista etico più grave del plagio.
*
C'è anche, nella sentenza della Corte di Appello, un aspetto di
conflitto evidente tra cultura giuridica e cultura scientifica. Questo aspetto
va al di la del mio caso e assume una valenza generale. Ammettere che
qualcuno a distanza di anni e con un evidente interesse personale a farlo,
possa ridimensionare il proprio ruolo
nella paternità di una pubblicazione firmata insieme ad altri, significa
mettere in discussione la validità di consolidate procedure amministrative.
Lo Stato Italiano normalmente indice concorsi in cui viene richiesto ai
candidati di presentare i propri titoli. In ambito universitario un concorso
per titoli significa pubblicazioni scientifiche. Immaginate cosa accadrebbe se
a distanza di anni i candidati potessero attribuire paternità parziali
agli articoli cofirmati: “Il dottor Tal dei Tali ha scritto solo 2 pagine dell’articolo, io
invece ne ho scritto 10 pagine! Il titolo è valido per me e non per lui!"
Il valore di una firma va riconosciuto, uno stato che non riconosce
le colpe non è in grado di riconoscere i meriti!
*
Nella gestione di questa vicenda giudiziaria sono stati fatti gravi
errori, primo di tutti quello di processare separatamente, e a distanza di
oltre 4 anni, due imputati per lo stesso reato.
La mail di Leisman indirizzata a me del 16/08/07 prova che Leisman era
sicuro che Koch fosse al corrente di
tutto, quindi una lettura attenta di questa mail avrebbe evitato l’iniziale
proscioglimento di Koch e lo sdoppiamento del processo. Ho sicuramente fornito
questa mail all’Autorità Giudiziaria, perché è citata come allegato ad un documento
denominato “Cronologia” che ho consegnato nel 2007 o nel 2008.
Il problema del copyright si è risolto senza l’intervento della
Magistratura. Devo ringraziare solo le Biblioteche statali italiane che hanno
conservato le copie di “Fisica della
Mente” e la correttezza del Dipartimento della Salute dello Stato di New York
che ha rotto il silenzio rispondendo ad un mia lettera e dandomi l’argomento
decisivo per costringere la Taylor & Francis a riconoscere il plagio.
*
Vi chiedo di impugnare la Sentenza d’Appello per ragioni giuridiche e
con le modalità che siete in condizioni di definire meglio di me.
In questa vicenda non c’è da parte mia alcun accanimento. Io non voglio
fare marcire un povero professore
americano nelle segrete della Repubblica Italiana: so benissimo che a ottanta
anni il signor Koch non andrebbe in galera neanche se mi sparasse un colpo di
fucile. E' solo una questione di risarcimento che con un po' di buon senso e
meno cinica furbizia si poteva risolvere
in via extragiudiziale.
Questo caso sembra insignificante perché in ballo non ci sono grosse
somme, non c’è stata violenza, non c’è interesse mediatico. Ma, dal punto di
vista culturale, è un caso estremamente importante perché coinvolge il diritto d'autore, la ricerca scientifica, l’editoria, la
letteratura, internet.
L’oggetto del plagio - Fisica della mente - è un libro di cui oggi non si può determinare
il valore con sicurezza e che può riservare delle sorprese.
Ma al di là del valore
scientifico, resta il dovere di difendere la proprietà letteraria.
Cefalù 30/04/18
Con ogni riguardo
Dr. Marco Bonafede
Con ogni riguardo
Dr. Marco Bonafede
Allegati:
- Lettera della signora Petrylak del 13/08/2008
- Lettera della signora Petrylak del 09/06/09
- Stampa della pagina internet relativa
all’articolo “Synaptic ecc.” da PubMed.gov
- 2 pagine dall’articolo “Synaptic ecc.”
- Lettera del Dipartimento
della Salute dello Stato di New York
- Lettere Leisman del 02/09/2008
e del 08/03/2010
- Confessione extragiudiziale
Leisman del 2017
- Stampa di mail del Dr.
Brighina dell’agosto 2007
- Stampa della mail che ho
ricevuto da Leisman il 16 agosto 2007
- Querela presentata il 23/04/18
PS: Gli asterischi sono a tutela della privacy nella lettera pubblicata su internet.
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